Agenzia delle Entrate. Il concordato preventivo biennale “scopre” le carte

Nuovo patto “Fisco – contribuenti” per le imprese e i professionisti che, entro il 31 ottobre 2024, accetteranno la proposta dell’Agenzia delle Entrate. CPB irrilevante ai fini del versamento del primo acconto delle imposte per il 2024, in scadenza il 31 luglio o dal primo al 30 agosto, con lo 0,40% in più.

Francofonte, 30 giugno 2024. Il nuovo patto “Fisco – contribuenti” scopre le carte. E’ tutto pronto per le imprese e professionisti che intendono accettare la proposta del Fisco. I contribuenti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale sono circa 4,5milioni di esercenti impresa, arti o professioni. Sono però previste cause di esclusione e altre condizioni, che potrebbero ridurre notevolmente il numero dei contribuenti che potranno valutare se accettare o meno la proposta del Fisco. L’eventuale accettazione del concordato preventivo biennale, di seguito anche CPB, proposto dall’agenzia delle Entrate, potrà essere fatta entro il 31 ottobre 2024.
Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o, prima della scadenza del termine per aderire al CPB, hanno estinto quelli d’importo complessivamente pari o superiori a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). Per il primo anno di applicazione del CPB, i soggetti ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza maggiorazione. Si potrà anche pagare entro il trentesimo giorno successivo, cioè entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più.
Queste regole si applicano, oltre che ai soggetti ISA o che presentano cause di esclusione, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 190 del 2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese a norma degli articoli 5 e 116, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Contribuenti “potenzialmente” interessati al CPB. In base alle predette norme, la platea dei circa 4,5milioni di esercenti impresa, arti o professioni, “potenzialmente” interessati al concordato preventivo biennale, riguarda i contribuenti:

  1. che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, anche in presenza di cause di esclusione, a condizione che si tratti di contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze;
  2. in regime di vantaggio;
  3. in regime forfettario;
  4. che partecipano a società, associazioni e imprese.

Per questi contribuenti, sia se aderiscono, sia se non aderiscono al CPB, scade il 31 ottobre 2024 il termine per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi, dell’Irap e dei modelli Isa per il 2023.
L’adesione al CPB non avrà alcun effetto sul versamento del primo acconto delle imposte per il 2024, in scadenza il 31 luglio o entro il trentesimo giorno successivo, cioè entro il 30 agosto 2024, con lo 0,40% in più. I “conti” con il concordato si faranno a novembre, in occasione della seconda o unica rata di acconto per le imposte del 2024, in scadenza il 30.

Calcolo della proposta e requisiti. Ai fini del CPB, ciascun contribuente può calcolare la propria proposta per la definizione biennale del reddito d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta ai fini Irap, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA, più altri dati specifici per il CPB, attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2024 CPB”. Per i contribuenti in regime forfettario, la proposta di concordato prenderà a base i campi presenti nel quadro LM del modello Redditi, utilizzando l’applicativo Redditionline. L’adesione al CPB vincola il contribuente in regime forfettario sperimentalmente per il solo periodo di imposta 2024.

Come si compila il modello CPB. Per i contribuenti che intendono aderire alla proposta di concordato del Fisco, è previsto l’apposito modello CPB. Questo modello si usa per comunicare i dati per l’elaborazione della proposta e costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA. Il modello CPB, per chi aderisce, deve essere presentato congiuntamente al modello ISA in sede di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, cioè entro il 31 ottobre 2024. La compilazione del modello è semplice ed è composta da dieci righi, per indicare:

  • al rigo P01, di essere in possesso dei requisiti per accedere al CPB;
  • al rigo P02, l’assenza di cause di esclusione;
  • al rigo P03, la presenza di eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al CPB;
  • al rigo P04, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023;
  • al rigo P05, il valore della produzione netta ai fini Irap relativo al 2023;
  • al rigo P06, il reddito proposto ai fini del CPB, per il 2024;
  • al rigo P07, il reddito proposto ai fini del CPB, per il 2025;
  • al rigo P08, il valore della produzione netta Irap proposto per il 2024;
  • al rigo P09, il valore della produzione netta Irap proposto per il 2025;
  • al rigo P10, la firma, per accettazione della proposta CPB e per la dichiarazione sostitutiva dei righi P02 e P03.

Gli acconti per il 2024 e il calcolo della rata di novembre. L’articolo 20, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, dispone che l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato, è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 15% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16; questa è la situazione che, di norma, riguarda la stragrande maggioranza dei contribuenti; si può fare l’esempio di un contribuente con reddito concordato di 50mila euro, ma con reddito 2023 di 40mila euro; la maggiorazione del 15%, dovuta sulla differenza di 10mila euro, è di 1.500 euro; gli acconti dovuti per il 2024 sono di 5mila euro come primo acconto e 5mila euro come secondo acconto.
Eseguito regolarmente il primo acconto di 5mila euro, il secondo acconto, in scadenza il 30 novembre 2024, sarà di 6.500 euro, di cui 1.500 euro a titolo di maggiorazione; per rendere più chiaro il gettito del concordato preventivo biennale, è possibile che sarà istituito un apposito codice tributo per la maggiorazione. Se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall’articolo 17. Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie; in questo caso non è dovuta alcuna maggiorazione.

Gli acconti per i forfettari. Per i contribuenti in regime forfettario, l’articolo 31, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dispone che l’acconto delle imposte sui redditi, relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato, è determinato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi concordati. Per i forfettari, per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione del 12% o del 4%, della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d’imposta precedente.
Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. La maggiorazione del 12% o del 4% è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto, cioè entro il 30 novembre 2024.

di Mimma Cocciufa e Tonino Morina – Esperti fiscali del Sole 24 – Ore

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